Decreto Legislativo 231/2001 - La responsabilità penale delle imprese
- Articoli
- 22 Novembre 2021
come conformarsi alla direttiva italiana sul whistleblowing
Con il Decreto Legislativo 231/2001, in Italia la responsabilità penale per un fatto di reato non è più prerogativa esclusiva della persona fisica.
La disciplina introdotta con il Decreto Legislativo 231/2001, infatti, ha esteso l’addebito del reato anche agli Enti (società di capitali, di persone, associazioni), prevedendo una forma di responsabilità autonoma che si somma a quella della persona fisica che ha commesso il fatto di reato, (dipendenti, manager, stakeholder).
Il d.lgs. 231/2001 prevede un sistema sanzionatorio in funzione del quale, in caso di condanna dell’ente, questo può essere sottoposto a pene severe, sia di carattere economico (sanzioni da € 24.700 sino ad oltre € 1.500.000, confisca), che interdittivo, (interdizione dall’esercizio dell’attività, divieto di contrarre con la P.A., revoca di autorizzazioni, licenze o convenzioni, esclusione da agevolazioni o contributi, divieto di pubblicizzare beni o servizi, sequestro e/o confisca del profitto del reato).
Le sanzioni interdittive rappresentano certamente il profilo di maggiore criticità della disciplina, specie per le società il cui business è incentrato in via prevalente su rapporti con la P.A.
Nel nostro Paese è il decreto legislativo 231/2001 ad aver introdotto la “Responsabilità amministrativa degli Enti“.
Formalmente definita come amministrativa, in realtà si tratta a tutti gli effetti di una responsabilità penale, sia sotto il profilo sostanziale, (il presupposto è infatti la commissione di un fatto di reato), sia negli aspetti procedurali, (per espresso rinvio al codice di procedura penale).
Ai sensi della disciplina dettata dal d.lgs. 231/2001 all’ente può essere contestata una autonoma responsabilità per fatto di reato al verificarsi di tre elementi.
Il Decreto prevede un preciso e puntuale elenco (tassativo) di reati in presenza dei quali la responsabilità dei fatti può essere estesa anche all’Ente (impresa o associazione).
Nella sua configurazione iniziale, la ratio del Decreto era incentrata su finalità di prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo. Tuttavia, oggi il succedersi di numerosi interventi legislativi ha determinato una sensibile estensione dell’elenco dei reati presupposto.
Per offrire un quadro dell’ampiezza del “Sistema 231” è sufficiente richiamare le principali aree di reati rilevanti ai fini del d.lgs. 231:
La mera commissione del fatto di reato, di per sé, non determina automaticamente una responsabilità per la società.
Il reato presupposto deve essere commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente.
Si pensi per esempio all’ipotesi di corruzione finalizzata all’aggiudicazione di un appalto, ovvero per evitare che un Pubblico Ufficiale rilevi e sanzioni un’infrazione commessa dall’azienda. Oppure alla violazione delle norme sulla sicurezza dei lavoratori per contenere i costi d’impresa o per velocizzare il processo di produzione. L’elenco è vasto.
Il punto nodale è che il fatto di reato, per avere rilevanza ai fini del d.lgs. 231/2001 deve esser commesso per perseguire un interesse dell’ente o, comunque, dal reato ne deve esser derivato un vantaggio.
La commissione di un reato cd. presupposto nell’interesse o a vantaggio dell’ente, tuttavia, non è elemento sufficiente per affermare la responsabilità ex. d.lgs. 231.
Questa, infatti, si configura soltanto se l’ente coinvolto non si è dotato di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) e non ha nominato un apposito Organismo di Vigilanza, (ODV).
Pur in presenza di un reato presupposto, l’ente è giuridicamente esente da responsabilità se ha adottato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ed ha nominato un Organismo con il compito di vigilare sulla efficienza del Modello e sulla sua concreta applicazione.
L’intenzione del legislatore è quella di sanzionare soltanto la “colpa di organizzazione” delle realtà aziendali o associative che non si sono dotate di una struttura organizzativa virtuosa, orientata alla prevenzione del rischio di commissione reati.
Il meccanismo legislativo evita allo stesso tempo il rischio di addebitare una forma responsabilità oggettiva, aprioristica, in capo all’ente per qualunque fatto di reato sia stato commesso da dipendenti o apicali.
L’adozione di un MOGC effettivo ed efficace assolve così la primaria funzione di esimente, di vero e proprio “scudo protettivo”, per l’Ente dalla responsabilità per il reato eventualmente commesso.
(costruito sulle attività in concreto svolte dall’ente, tenendo conto delle aree di attività e dei processi sensibili in funzione del rischio di commissione dei reati)
L’Organismo di Vigilanza, indipendente ed autonomo rispetto all’amministrazione societaria, ha il compito di vigilare sull’effettività e sull’efficacia del Modello, verificando che questo sia in linea con le attività ed i processi sensibili in concreto svolti dall’ente.
La vigilanza dell’ODV è centrale. La mera adozione di un MOGC, infatti, non è sufficiente a sollevare la società da profili di responsabilità.
L’orientamento interpretativo seguito oggi dalla magistratura è sempre più orientato a dar peso e valore alle attività svolte dall’Organismo di Vigilanza.
Non a caso, la Cassazione ha ribadito più volte che l’amministratore risponde in proprio quando ha omesso di valutare l’opportunità di istituire presidi aziendali per la prevenzione dei reati contemplati dal decreto.
L’attività dell’ODV ha uno stretto rapporto con la disciplina del cd. whistleblowing, ovverosia con il sistema di segnalazione degli illeciti.
L’art. 6 del d.lgs. 231/2001 dispone espressamente che il Modello debba prevedere adeguati canali di segnalazione attraverso cui comunicare attività illecite, irregolari o violazioni del Modello.
Sul punto, l’UE è intervenuta con la Direttiva n. 1937/2019, con la funzione di armonizzare l’introduzione di una disciplina omogenea in tema di whistleblowing, (canali di segnalazione dedicati, regolamentazione delle segnalazioni anonime, tutela per i segnalanti, divieto di ritorsioni).
Da ultimo, non può esser trascurato che dotarsi di un MOGC ha una positiva rilevanza sull’aspetto reputazionale dell’azienda e sul cd. rating di legalità, introdotto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Come noto, il rating di legalità è un indicatore con cui l’A.G.C.M. attribuisce alle imprese che prestano una particolare attenzione alla corretta gestione del proprio business un riconoscimento: le cd. stelle di legalità (da 1 a 3).
In conclusione, la disciplina introdotta in Italia con il d.lgs. 231/2001 impone a tutte le società una valutazione seria e prudente circa l’opportunità di dotare l’ente di un valido sistema di governance e controllo conforme al d.lgs. 231/2001, idoneo a proteggere l’azienda dal rischio di commissione di reati.
Avv. Stefano F. Pipitone del Foro di Catania
Scopri di più su Stefano Pipitone su www.stefanopipitone.eu
Se hai qualche commento su questo articolo o desideri saperne di più su Whistlelink, comunicacelo.
Whistlelink ha a cuore la tua privacy. Ti contatteremo solo in merito alle nostre soluzioni.Puoi annullare la tua iscrizione in qualsiasi momento. Per maggiori informazioni consulta la nostra informativa sulla privacy.
Se hai qualche commento su questo articolo o desideri saperne di più su Whistlelink, comunicacelo.
Whistlelink ha a cuore la tua privacy. Ti contatteremo solo in merito alle nostre soluzioni.Puoi annullare la tua iscrizione in qualsiasi momento. Per maggiori informazioni consulta la nostra informativa sulla privacy.
Piacere di conoscervi
FELICE DI INCONTRARTI
Whistlelink ha a cuore la tua privacy. Ti contatteremo solo in merito alle nostre soluzioni. Puoi annullare la tua iscrizione in qualsiasi momento. Per maggiori informazioni consulta la nostra informativa sulla privacy.
HAPPY TO MEET YOU!
Whistlelink values your privacy. We will only contact you about our solutions.
You may unsubscribe at any time. For more info, please review our Privacy Policy